IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
   Ha emesso la seguente ordinanza (art. 23, legge n. 87/53);
   Letti gli atti del proc. n.  52/97  r.g.e.  a  carico  di  Raspante
 Andrea,  condannato  alla  pena di mesi tre di reclusione, sostituiti
 con mesi sei di liberta' controllata per i reati p. e p. dagli  artt.
 341,  635  c.p.  e  186  c.d.s. con sentenza n. 605/96 del pretore di
 Latina del 6 maggio 1996, esecutiva il 2 luglio 1996;
   Udite le parti;
   Premesso che il prevenuto  venne  arrestato  il  5  maggio  1996  e
 rimesso  in  liberta'  il 6 maggio 1996, con applicazione contestuale
 della  misura  cautelare  dell'obbligo  di  dimora  con  divieto   di
 allontanamento  dall'abitazione  dalle  ore 20 di ciascun giorno alle
 ore 6 del  giorno  successivo,  misura  interamente  espiata  per  il
 termine  massimo di mesi sei, tenuto conto del limite di cui all'art.
 308 c.p.p.;
   Atteso che  dall'esame  degli  atti  emerge  che  il  pervenuto  ha
 proposto ricorso ex art. 666 c.p.p., avverso il computo della pena da
 espiare  eseguito  dal  p.m.  ai  sensi degli artt. 657 e 661 c.p.p.,
 poiche' non sarebbero stati detratti i giorni di detenzione subiti in
 attesa del giudizio direttissimo (5 maggio  1996  e  6  maggio  1996)
 nelle modalita'
  di  cui  agli  artt.  657  c.p.p.  e 57, legge n. 689/81, dalla pena
 sostitutiva da espiare (per le cui concrete  modalita' di  esecuzione
 e'  in  corso  il procedimento di cui all'art. 678 c.p.p., innanzi al
 competente magistrato di sorveglianza);
   Considerato  che  il  ricorrente  si  duole,  inoltre,  dell'omessa
 detrazione  dal  computo  della sanzione sostitutiva da espiare (mesi
 sei di liberta' controllata) del  periodo  equivalente  trascorso  in
 esecuzione  della  misura  cautelare  di  cui  all'art. 283, comma 4,
 c.p.p.;
   Ritenuto che per espressa disposizione dell'art. 657 c.p.p.,  detta
 detrazione  e'  limitata  alla  custodia  cautelare  ed  agli arresti
 domiciliari in virtu' dell'art. 284., comma 5, c.p.p.;
   Atteso che la questione  e'  rilevante  nel  presente  giudizio  di
 esecuzione,  poiche'  se la norma venisse dichiarata incostituzionale
 il giudice dell'esecuzione dovrebbe procedere a detrarre dal  computo
 di  pena eseguito dal p.m. con il provvedimento di cui agli artt. 657
 e 661, c.p.p. anche il periodo in cui l'imputato e' stato  sottoposto
 alla liberta' controllata;
   Rilevato  che  la questione non e' manifestamente infondata poiche'
 l'impossibilita' di dedurre dalla liberta' controllata da espiare  il
 tempo  durante  il  quale  l'imputato e' stato sottoposto alla misura
 cautelare  di  cui  all'art.  283,  comma  4,  c.p.p.  comporta   una
 violazione   dei   principi   costituzionali   di  eguaglianza  e  di
 ragionevolezza delle norme di cui all'art. 3 Cost. e del principio di
 umanita' della pena di cui all'art. 27 Cost.;
   Considerato che va precisato che la non perfetta omogeneita'  delle
 modalita'   esecutive   della  liberta'  controllata  con  quelle  di
 applicazione dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento dal
 domicilio non puo' essere considerata  preclusiva  poiche'  la  legge
 consente  la  detrazione  dalla  pena  detentiva  anche degli arresti
 domiciliari, misura cautelare  solo  normativamente  equiparata  alla
 custodia cautelare ma di contenuto notevolmente meno afflittivo;
   Rilevato  che  tale  detrazione  dalla pena detentiva e' consentita
 anche quando la persona sottoposta  agli  arresti  domiciliari  abbia
 ricevuto    l'autorizzazione    all'allontanamento   dal   luogo   di
 applicazione della misura ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p., ad
 ulteriore riprova  che  il  parametro  seguito  dal  legislatore  per
 operare  la  detrazione  di pena non e' la perfetta omogeneita' della
 misura cautelare con la  pena  ma  solo  l'afflittivita'  complessiva
 della misura cautelare maggiore o uguale rispetto alla pena irrogata;
   Ritenuto  che, sotto tale profilo e' illogico e disparitario che un
 imputato che sia  stato  condannato  alla  liberta'  controllata  con
 applicazione  della  misura  cautelare  di cui all'art. 284, comma 3,
 c.p.p. possa ottenere la detrazione di cui all'art. 657 c.p.p. mentre
 altrettanto non valga per l'imputato condannato a  identica  sanzione
 sostitutiva  ma sottoposto alla misura cautelare di cui all'art. 283,
 comma 4, c.p.p.;
   Considerato che, ferma restando l'ovvia diversita' dei  presupposti
 applicativi   delle   predette   misure  cautelari  e  le  differenti
 conseguenze della violazione sul piano sostanziale  (rispondendo  del
 reato  di  cui  all'art. 385 c.p. solo la persona che violi la misura
 cautelare prevista dall'art. 284,  comma  3,  c.p.p.),  non  e'  dato
 riscontrare   una  sostanziale  differenza  afflittiva  delle  misure
 cautelari in esame quando l'obbligo di cui  all'art.  283,  comma  4,
 c.p.p. coincida come limiti orari con il dovere di rimanere presso il
 domicilio  di arresto fuori dagli orari di cui all'art. 284, comma 3,
 c.p.p.;
   Atteso che oltre alle predette violazioni le norme di cui si rileva
 l'illegittimita' costituzionale si pongono  anche  in  contrasto  con
 l'art.  27  Cost., poiche' nei fatti consentono l'assoggettamento del
 condannato alla stessa sanzione afflittiva per due volte,  contro  il
 principio  del  ne  bis  in  idem  punitivo,  che altro non e' che un
 corollario del piu' generale principio di umanita'  e  rieducativita'
 delle  pene  le  quali per rispondervi non devono essere applicate in
 misura sproporzionata;
   Ritenuto  che,  quindi,  va  sollevata  questione  di  legittimita'
 costituzionale delle norme predette come indicato in dispositivo;
   Visto l'art. 23, legge n. 83/57.