IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Ha emesso la seguente ordinanza (art. 23, legge n. 87/53); Letti gli atti del proc. n. 52/97 r.g.e. a carico di Raspante Andrea, condannato alla pena di mesi tre di reclusione, sostituiti con mesi sei di liberta' controllata per i reati p. e p. dagli artt. 341, 635 c.p. e 186 c.d.s. con sentenza n. 605/96 del pretore di Latina del 6 maggio 1996, esecutiva il 2 luglio 1996; Udite le parti; Premesso che il prevenuto venne arrestato il 5 maggio 1996 e rimesso in liberta' il 6 maggio 1996, con applicazione contestuale della misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento dall'abitazione dalle ore 20 di ciascun giorno alle ore 6 del giorno successivo, misura interamente espiata per il termine massimo di mesi sei, tenuto conto del limite di cui all'art. 308 c.p.p.; Atteso che dall'esame degli atti emerge che il pervenuto ha proposto ricorso ex art. 666 c.p.p., avverso il computo della pena da espiare eseguito dal p.m. ai sensi degli artt. 657 e 661 c.p.p., poiche' non sarebbero stati detratti i giorni di detenzione subiti in attesa del giudizio direttissimo (5 maggio 1996 e 6 maggio 1996) nelle modalita' di cui agli artt. 657 c.p.p. e 57, legge n. 689/81, dalla pena sostitutiva da espiare (per le cui concrete modalita' di esecuzione e' in corso il procedimento di cui all'art. 678 c.p.p., innanzi al competente magistrato di sorveglianza); Considerato che il ricorrente si duole, inoltre, dell'omessa detrazione dal computo della sanzione sostitutiva da espiare (mesi sei di liberta' controllata) del periodo equivalente trascorso in esecuzione della misura cautelare di cui all'art. 283, comma 4, c.p.p.; Ritenuto che per espressa disposizione dell'art. 657 c.p.p., detta detrazione e' limitata alla custodia cautelare ed agli arresti domiciliari in virtu' dell'art. 284., comma 5, c.p.p.; Atteso che la questione e' rilevante nel presente giudizio di esecuzione, poiche' se la norma venisse dichiarata incostituzionale il giudice dell'esecuzione dovrebbe procedere a detrarre dal computo di pena eseguito dal p.m. con il provvedimento di cui agli artt. 657 e 661, c.p.p. anche il periodo in cui l'imputato e' stato sottoposto alla liberta' controllata; Rilevato che la questione non e' manifestamente infondata poiche' l'impossibilita' di dedurre dalla liberta' controllata da espiare il tempo durante il quale l'imputato e' stato sottoposto alla misura cautelare di cui all'art. 283, comma 4, c.p.p. comporta una violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di ragionevolezza delle norme di cui all'art. 3 Cost. e del principio di umanita' della pena di cui all'art. 27 Cost.; Considerato che va precisato che la non perfetta omogeneita' delle modalita' esecutive della liberta' controllata con quelle di applicazione dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento dal domicilio non puo' essere considerata preclusiva poiche' la legge consente la detrazione dalla pena detentiva anche degli arresti domiciliari, misura cautelare solo normativamente equiparata alla custodia cautelare ma di contenuto notevolmente meno afflittivo; Rilevato che tale detrazione dalla pena detentiva e' consentita anche quando la persona sottoposta agli arresti domiciliari abbia ricevuto l'autorizzazione all'allontanamento dal luogo di applicazione della misura ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p., ad ulteriore riprova che il parametro seguito dal legislatore per operare la detrazione di pena non e' la perfetta omogeneita' della misura cautelare con la pena ma solo l'afflittivita' complessiva della misura cautelare maggiore o uguale rispetto alla pena irrogata; Ritenuto che, sotto tale profilo e' illogico e disparitario che un imputato che sia stato condannato alla liberta' controllata con applicazione della misura cautelare di cui all'art. 284, comma 3, c.p.p. possa ottenere la detrazione di cui all'art. 657 c.p.p. mentre altrettanto non valga per l'imputato condannato a identica sanzione sostitutiva ma sottoposto alla misura cautelare di cui all'art. 283, comma 4, c.p.p.; Considerato che, ferma restando l'ovvia diversita' dei presupposti applicativi delle predette misure cautelari e le differenti conseguenze della violazione sul piano sostanziale (rispondendo del reato di cui all'art. 385 c.p. solo la persona che violi la misura cautelare prevista dall'art. 284, comma 3, c.p.p.), non e' dato riscontrare una sostanziale differenza afflittiva delle misure cautelari in esame quando l'obbligo di cui all'art. 283, comma 4, c.p.p. coincida come limiti orari con il dovere di rimanere presso il domicilio di arresto fuori dagli orari di cui all'art. 284, comma 3, c.p.p.; Atteso che oltre alle predette violazioni le norme di cui si rileva l'illegittimita' costituzionale si pongono anche in contrasto con l'art. 27 Cost., poiche' nei fatti consentono l'assoggettamento del condannato alla stessa sanzione afflittiva per due volte, contro il principio del ne bis in idem punitivo, che altro non e' che un corollario del piu' generale principio di umanita' e rieducativita' delle pene le quali per rispondervi non devono essere applicate in misura sproporzionata; Ritenuto che, quindi, va sollevata questione di legittimita' costituzionale delle norme predette come indicato in dispositivo; Visto l'art. 23, legge n. 83/57.